L'ARTICOLO

Criptovalute: cosa sono per la legge?

La tecnologia ha ormai pervaso la nostra quotidianità, influenzando i nostri comportamenti e le nostre abitudini.

Il progresso tecnologico ha indubbiamente “potenziato” l’agire umano, permettendo il raggiungimento di obbiettivi e risultati impensabili senza l’ausilio di strumenti digitali, di cui oggi non riusciremo più a fare a meno.

La nascita delle criptovalute

È un dato di fatto: l’evoluzione tecnologica ha comportato notevoli mutamenti nella società umana, dal modo in cui viviamo le relazioni interpersonali, al modo in cui lavoriamo, passando altresì per il modo in cui gestiamo le transazioni.

A questo proposito l’introduzione di Bitcoin, e in generale delle criptovalute quali mezzi di pagamento ha comportato considerevoli cambiamenti in diversi settori, aprendo anche profonde spaccature in dottrina e giurisprudenza. In quest’ottica, le monete digitali sono emerse originariamente come alternativa al denaro tradizionale, con l’ambizione di fornire alle persone un nuovo strumento di pagamento che avesse allo stesso tempo tre caratteristiche:

  • anonimo (anche se è più corretto parlare di pseudonimo);
  • trasparente (in quanto tutte le transazioni rimangono memorizzate nella blockchain);
  • sicuro (in quanto la matematica e la crittografia alla base assicurano sicurezza e affidabilità1).

Ciò nonostante, la portata innovatrice di Bitcoin e della maggior parte delle altre criptomonete circolanti, sta soprattutto nella loro struttura. Esse si basano su un sistema totalmente decentralizzato, ovvero, a differenza delle monete tradizionali non vi è nessuna banca, governo o autorità centrale che ne gestisca i flussi e la politica.

Come qualificare le criptovalute?

I mutamenti ed i fenomeni fin qui riportati, richiedono, a parere di chi scrive, una rinnovata attenzione da parte del legislatore per quanto attiene il recente legame formatosi tra tecnologia e diritto.

Gli ordinamenti odierni, così come i loro istituti in materia civilistica, penalistica e tributaria, risultano infatti obsoleti e inadatti a rispondere alle esigenze emerse dall’impiego di questi nuovi strumenti.

Questo crea notevoli problemi in tema di certezza di diritto.

Un primo imprescindibile passo verso norme chiare e univoche è sicuramente individuare la corretta qualificazione giuridica delle valute virtuali.

Il criterio funzionale

Secondo tale teoria, le criptomonete non sarebbero identificabili all’interno di un’unica categoria ma corrisponderebbero parzialmente ad ogni entità qui considerata.

Pertanto, in estrema sintesi, la valuta virtuale sarebbe qualificabile come:

  • bene in quanto suscettibile del diritto di proprietà;
  • strumento finanziario in quanto potrebbe essere impiegato come forma di investimento di natura finanziaria;
  • moneta in quanto seppur non completamente, corrisponde alla definizione “economica” della stessa;
  • mezzo di pagamento in quanto vieni adoperata come tale nella prassi2.

Secondo tale teoria, dal momento che le criptovalute non rispecchiano pienamente nessuno degli strumenti fin qui analizzati, esse rappresenterebbero entità differenti a seconda del contesto e della funzione per le quali sono di volta in volta utilizzate.

Questo non è sufficiente...

Questo approccio però non può ritenersi soddisfacente, dal momento che lasciare “indeterminato” questo fenomeno, può determinare dubbi e problematiche in ambito contabile e fiscale, sia nei confronti dei soggetti contribuenti, sia nei confronti dell’Autorità tributaria nello svolgimento degli opportuni controlli.

Il quadro emerso risulta ambiguo e spesso impreciso, in quanto privo di una regolamentazione ad hoc e spesso adattato attraverso l’opera interpretativa e analogica della normativa nazionale.

In questo contesto, gli unici riferimenti per l’interprete appaiono la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito alla causa C264/14 e i due interventi dell’Agenzia delle Entrate (rispettivamente la Risoluzione n 72/E/2016 e la Risposta all’interpello del 28 settembre 2018, n. 14).

Un criterio alternativo

Pertanto, in forza della necessità di certezza e sicurezza in ambito giuridico, quanto sostenuto dalla teoria appena citata (secondo cui non sarebbero identificabili all’interno di un’unica categoria ma corrisponderebbero parzialmente ad ogni entità qui considerata) non sembra essere la soluzione migliore.

Sarebbe invece preferibile la teoria opposta, in forza della quale le criptomonete rappresenterebbero un’entità inedita dal punto di vista giuridico, non assimilabile quindi, per le loro caratteristiche, a nessuna delle categorie giuridiche esistenti. Ragione per cui si auspica, nel più breve tempo possibile, un intervento normativo preciso e puntuale da parte del legislatore nazionale (e sovranazionale).

Quali prospettive?

Quest’ultima prospettiva genera però un’ulteriore domanda: come disciplinare un sistema creato originariamente con la volontà di svincolarsi dai controlli e limiti imposti dalla legge?

A tal proposito sembrano delinearsi in capo ai governi due alternative:

  • in primo luogo, essi potrebbero lasciare indisciplinato il fenomeno, con l’augurio che la normativa preesistente, applicata per analogia anche alle criptomonete, possa essere sufficiente alla loro regolamentazione;
  • dall’altra parte invece, ed è la scelta preferibile secondo chi scrive, il legislatore potrebbe “inseguire” il fenomeno, stabilendo norme ad hoc, che lo circoscrivano.

Qualora la scelta del legislatore fosse quest’ultima, implicherebbe un notevole sforzo e un obbligo di continuo e costante aggiornamento.

Questo articolo mette in luce solo in parte la complessità del sistema giuridico italiano ed internazionale, in relazione alla corretta qualificazione giuridica delle criptovalute.

Nonostante questo sembri un problema limitato ai professionisti, ha importanti conseguenze nella vita quotidiana.

Ecco perché forniamo una consulenza specifica e competente in questo settore ed assistiamo i privati e le aziende nelle questioni relative le criptovalute, garantendo un supporto celere e proprio per ogni esigenza.

1) G.L. COMANDINI, Da zero alla luna, op. cit. pp. 44-46;

2) S. CAPACCIOLI, op. cit., pp. 137-138.

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