L'ARTICOLO

Trust: strumento di pianificazione ereditaria

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Il trust è un istituto giuridico di chiara origine anglosassone che è stato riconosciuto e accolto dall’ordinamento italiano (fra i primi in Europa) nel 1989, riscuotendo fin da subito un grande successo.

Si tratta, in breve, di uno strumento mediante il quale un soggetto (chiamato disponente o settlor) trasferisce la titolarità di beni ad un altro soggetto (chiamato gestore o trustee) che li gestisce nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno scopo specifico. Pertanto, esso si costituisce attraverso un atto unilaterale del disponente (come il testamento) e non necessita dell’accordo tra le parti come in un normale contratto.

Come si avrà modo di comprendere, il trust gode oggi di un discreto successo anche e soprattutto per la sua duttilità. Esso, infatti, può essere utilizzato per gli scopi più disparati: dalla pianificazione ereditaria alla regolamentazione della crisi familiare, fino alla costituzione di fondazioni e di istituti di pubblica utilità.

Considerato il recente impiego del trust anche nell’ambito della pianificazione ereditaria, abbiamo deciso di scrivere un articolo a riguardo, sottolineando gli aspetti più rilevanti e maggiormente riscontrati dai professionisti dello Studio legale Fabiani & Fabris di Bassano del Grappa.

Brevi cenni sul Trust

Come già accennato nelle premesse, il trust non nasce in Italia, bensì trae le proprie origini dal sistema giuridico di “common law” (inglese o americano). Esso è stato introdotto nel nostro ordinamento a seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, entrata in vigore nel 1992.

Per anni, il sistema inglese e americano ha fatto uso di questo strumento, catturando con il tempo l’interesse anche di altri paesi, in particolar modo dell’Italia, una delle prime nazioni con ordinamento di “civil law” a rettificare la Convenzione.

Come vedremo meglio nel prosieguo, la ragione del successo e dell’utilizzo sempre più frequente del trust, sta nella sua versatilità, ovvero nella capacità di poter essere utilizzato per perseguire una pluralità di obbiettivi: dalla pianificazione ereditaria, alla gestione patrimoniale delle società, passando altresì per la tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili.

La struttura del Trust

L’articolo 2 della Convenzione prevede che il trust ricorra quando un soggetto (settlor) pone dei beni, con atto mortis causa o inter vivos (di cui parleremo successivamente), sotto il controllo di un altro soggetto (trustee), il quale agisce secondo le istruzioni ricevute dal disponente, nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Infatti, il trust non ha necessariamente una struttura tripartita, potendo ben non essere indicato un beneficiario. Nei trust cosiddetti di destinazione, i beni non sono gestiti nell’interesse di un soggetto determinato dal settlor, bensì sono destinati a uno scopo ritenuto meritevole di tutela per l’ordinamento del paese in cui si costituisce.

A questa struttura, si può eventualmente aggiungere un ulteriore soggetto, detto guardiano o protector, il quale ha il compito di controllare il trustee nella gestione del patrimonio, avendo egli anche facoltà di supplenza quando necessario. Tra le varie funzioni di coordinamento e vigilanza, egli comunica le istruzioni necessarie al trustee affinché porti a compimento determinate azioni e può anche revocare il trustee quando vi siano delle gravi ragioni.

Quanto all’oggetto, la Convenzione non pone particolari limiti (ad eccezione di quelli per cui lo Stato vieta l’alienazione), pertanto il disponente può trasferire la titolarità di beni mobili registrati (automobili, imbarcazioni e aeromobili), mobili non registrati, crediti, fino anche a beni immobili

Come si costituisce il Trust?

Il trust può essere costituito da una persona fisica o da una persona giuridica (società, associazioni, fondazioni etc…), attraverso un atto in forma scritta, quindi mediante atto pubblico o scrittura privata.

Tuttavia, la forma scritta non è richiesta al disponente ai fini della validità dell’atto, ma esclusivamente ai fini della prova (cd. ad probationem). Ciò significa che un trust costituito a voce sarà senz’altro valido, ma non potrà essere provato, se non attraverso un documento scritto. Infatti, la legge richiede espressamente la forma scritta come mezzo di prova della dichiarazione con la quale il disponente esprima la volontà di costituire un trust.

Quanto alla formazione, il trust si costituisce attraverso un atto unilaterale e non con contratto. In altre parole, ai fini della sua costituzione non è richiesta una pluralità di parti e l’accordo tra le stesse (come nel contratto appunto), ma esso si perfeziona attraverso la mera dichiarazione di volontà di una sola parte, il disponente.

Non di rado all’atto di costituzione può essere richiesta anche la presenza del trustee che dichiari di accettare l’incarico.

Trust come strumento di pianificazione ereditaria

Come già accennato, il trust può essere utilizzato per gli scopi più disparati: dalla regolamentazione della crisi familiare alla costituzione di fondazioni e di istituti di pubblica utilità. Tuttavia, al fine di prevenire l’insorgere di lanose questioni successorie tra eredi, negli ultimi anni tale strumento è stato utilizzato sempre più nell’ambito della pianificazione ereditaria.

Gli strumenti volti a perseguire tale fine sono sostanzialmente due:

  • Il trust successorio inter vivos;
  • Il trust testamentario

Il Trust successorio inter vivos

Il trust successorio inter vivos: in questo caso il disponente trasferisce i beni al trustee attraverso la costituzione di un trust, quando è ancora in vita, con il compito in capo a quest’ultimo di gestire i beni ricevuti e di devolverli al beneficiario a momento della morte del disponente. Il trust successorio inter vivos permette al beneficiario di acquistare il patrimonio del trust direttamente dal trustee e non per successione mortis causa dal de Per questa ragione parliamo di atto “tra vivi” e non “a causa di morte”. Ecco spiegato il motivo del grande successo di questo tipo di trust: i beni destinati al fondo in trust saranno trasferiti dal disponente “da vivo”, amministrati dal trustee e successivamente trasferiti al beneficiario al momento della morte del disponente. Così, attraverso una corretta pianificazione ereditaria, all’apertura della successione, sui beni oggetto del trust, non si aprirà la comunione ereditaria con le ben note conseguenti problematiche in tema di divisione, bensì i beni verranno trasferiti automaticamente dal trustee al beneficiario. Questo è un vantaggio considerevole se pensiamo che spesso al momento dello scioglimento della comunione ereditaria emergono discussioni tra eredi.

Il trust testamentario

Il trust testamentario: l’espressione “trust testamentario” configura l’ipotesi in cui il disponente attraverso il proprio testamento istituisce il trust. Pertanto, il testamento, a differenza del trust successorio inter vivos, non sarà solamente uno strumento per trasferire la proprietà dei beni, bensì l’atto costitutivo del trust vero e proprio. In questa ipotesi, il disponente rimarrà nella proprietà dei beni fino alla sua morte, in quanto, l’effetto segregativo si avrà solamente all’apertura della successione. Infatti, alla morte del disponente, il trustee riceverà automaticamente i beni destinati al trust che dovrà successivamente amministrare e gestire sulla base delle istruzioni indicate. La differenza maggiore rispetto alla precedente tipologia di trust sta nel fatto che, essendo il trust inserito della disposizione testamentaria, potrà sempre essere revocata e modificata, secondo le norme sul testamento. Differentemente, la disciplina del trust nega la possibilità al disponente di revocare il trust, una volta costituito, comportando di fatto una limitazione della volontà dello stesso.

Infine, ciò che emerge da questo breve articolo è sicuramente la possibilità di utilizzare il trust nell’ambito della pianificazione ereditaria, al fine di prevenire le problematiche e le discussioni tra eredi all’apertura della successione. Nonostante, come abbiamo visto, il trust possa essere costituito anche attraverso un atto unilaterale e contenuto nel testamento (non con contratto), è sempre consigliabile affidarsi alla competenza di un professionista, al fine di regolare ad hoc tutti gli aspetti più complessi.

Contatta lo Studio legale Fabiani & Fabris di Bassano del Grappa per una consulenza.

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